Si comunica a tutti i soggetti in indirizzo, in particolare ai genitori e ai frequentatori degli spazi adiacenti ai plessi dell’Istituto, la stretta osservanza delle norme di sicurezza e igiene riguardanti la conduzione dei cani.
1) Divieto di ingresso nei cortili scolastici
I proprietari e i detentori di cani sono tenuti a mantenere gli animali al di fuori dei cortili, dei giardini e delle pertinenze scolastiche. È fatto divieto assoluto di introdurre animali d’affezione negli spazi recintati della scuola, salvo specifiche eccezioni autorizzate dal Dirigente Scolastico per progetti didattici (es. pet therapy).
2) Obbligo di guinzaglio e museruola nelle aree adiacenti
Nei pressi degli ingressi e lungo i perimetri dei plessi scolastici, durante gli orari di entrata e uscita degli alunni, è obbligatorio:
- Condurre i cani sempre al guinzaglio, di lunghezza non superiore a 1,50 metri, come stabilito dall’art. 1, comma 3 del D.M. Salute 3 marzo 2009 e s.m.i.
- Portare sempre con sé una museruola (rigida o morbida) da applicare all’animale in caso di necessità o in situazioni di affollamento, e dotare obbligatoriamente di museruola gli esemplari che abbiano dato in precedenza segnali di aggressività o insofferenza.
3) Riferimenti Normativi e Responsabilità Civile e Penale
Si ricordano ai proprietari e ai detentori di cani le responsabilità legali connesse alla custodia degli animali:
- Responsabilità Civile (Art. 2052 del Codice Civile): «Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.» Eventuali lesioni a persone o cose causate dall’animale comportano l’obbligo di risarcimento del danno a carico del proprietario o custode.
- Responsabilità Penale (Art. 672 del Codice Penale Omessa custodia e mal governo di animali e Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose): L’omessa adozione delle necessarie cautele nella custodia e conduzione dell’animale, qualora ne derivino lesioni personali a terzi (specie nei confronti di minori), integra gli estremi del reato di lesioni colpose punibile penalmente.
- Normativa Sanitaria e d’Igiene (Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 e successive proroghe): Il proprietario / detentore è sempre responsabile della condotta dell’animale, dell’incolumità pubblica e della rimozione delle deiezioni organiche a tutela dell’igiene della collettività.
Confidando nella consueta collaborazione di tutta la comunità scolastica e dei cittadini per garantire la sicurezza e la serenità delle studentesse e degli studenti, si ringrazia per l’attenzione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Cerase
Personale scolastico
Docente