Indizione elezioni suppletive per la surroga di n. 2 seggi del Personale ATA nel Consiglio d’Istituto

Indette le elezioni suppletive per n. 2 seggi della componente ATA nel Consiglio d'Istituto. Votazioni il 30 novembre e 1º dicembre 2026. Dettagli nel decreto.

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Personale scolastico

Docente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416;

VISTO il Testo Unico approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni e integrazioni, concernente le norme sulla costituzione e sul funzionamento degli organi collegiali della scuola;

VISTE le O.M. n. 215 del 15/07/1991, n. 267 del 04/08/1991, n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998, inerenti alle norme per l’elezione degli organi collegiali a livello di circolo e di istituto;

ACCERTATA la vacanza di n. 2 seggi relativi alla componente Personale A.T.A. all’interno del Consiglio d’Istituto;

PRESO ATTO della nota MIM prot. n. 0169661 relativa al calendario per lo svolgimento delle elezioni degli organi collegiali per l’anno scolastico 2026/2027;

DECRETA

Art. 1 – Indizione delle Elezioni Suppletive

Sono indette le Elezioni Suppletive per la surroga/integrazione della componente Personale A.T.A. nel Consiglio d’Istituto dell’Istituzione Scolastica I.C. FRATELLI CERVI per il residuo periodo del triennio scolastico 2024-2027.

Art. 2 – Date e Orari delle Votazioni

Le operazioni di voto si svolgeranno nei seguenti giorni ed orari:

  • Domenica 30 novembre 2026: dalle ore 08:00 alle ore 12:00;
  • Lunedì 1º dicembre 2026: dalle ore 08:00 alle ore 13:30.

Art. 3 – Presentazione delle Liste dei Candidati

Le liste dei candidati per la componente ATA devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Commissione Elettorale d’Istituto a partire dalle ore 09:00 del 20° giorno antecedente la data delle votazioni ed entro e non oltre le ore 12:00 del 15° giorno antecedente la data delle votazioni.

Le liste devono essere contrassegnate da un motto e presentate da almeno 1/10 degli elettori della medesima componente (oppure da almeno 20 elettori, qualora il personale sia superiore a 20 unità).

Nessun candidato o presentatore può far parte della Commissione Elettorale d’Istituto né dei Seggi Elettorali.

Art. 4 – Elettorato Attivo e Passivo

Gli elenchi del personale ATA avente diritto al voto sono depositati presso la Segreteria dell’Istituto a disposizione della Commissione Elettorale e di chiunque ne abbia interesse.

Art. 5 – Propaganda Elettorale

La propaganda elettorale può svolgersi dal 18° giorno antecedente la data delle votazioni fino al 2° giorno antecedente le votazioni stesse.

Art. 6 – Ubicazione dei Seggi

Le sezioni elettorali e le relative sedi di seggio saranno individuate e comunicate con successivo provvedimento della Commissione Elettorale d’Istituto.

Art. 7 – Pubblicazione

Il presente decreto viene pubblicato all’Albo On-line e sul sito istituzionale della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Cerase

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