Circolare 23

Informativa assenze alunni Decreto Caivano

Circolari per alunni e famiglie

OGGETTO: “DECRETO CAIVANO” e OBBLIGO DI ISTRUZIONE - Legge n. 159/23

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Personale scolastico

Docente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
COMUNICA

Che la Legge in oggetto ha sostituito l’art. 114 del T.U. della Scuola (D.lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull’esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione. Le Legge prevede che il Sindaco, mediante accesso all’Anagrafe Nazionale dell’Istruzione (ANIST), individui i minori non in regola con l’obbligo di istruzione e ammonisca senza ritardo il Responsabile dell’Adempimento dell’obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla Legge. Pertanto, l’Ufficio Didattica della scuola cura la trasmissione al sindaco, entro il mese di ottobre, dei dati relativi ai minori, soggetti all’obbligo di istruzione, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche. I docenti e l’Ufficio Didattica verificano la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi, predisponendo i conseguenti atti per la firma del Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, il Dirigente Scolastico, a seguito dell’istruttoria dei docenti e dell’Ufficio Didattica, avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In caso di violazione dell’obbligo il sindaco procede ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale.

Nel D.L. n. 123/2023 convertito in Legge n. 159/23 (il cosiddetto “Decreto Caivano”) “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, si segnala l’articolo 12: “…Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge”

A tale riguardo:

  • La persona responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione già ammonita dal sindaco per ottemperare alla legge, che non provi di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenti entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.
  • La persona responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, già ammonito dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo di istruzione, il quale non provi di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenti entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

Si invitano, pertanto, i genitori a controllare le assenze dei propri figli e a giustificare tempestivamente.
I docenti coordinatori di classe controlleranno le assenze degli alunni della propria classe e nel caso di assenze “non giustificate” per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, ne daranno immediata comunicazione al dirigente scolastico che provvederà ad attivare gli adempimenti di legge.
Appare d’obbligo, per completezza di informazione, informare dell’introduzione nel codice penale dell’art. 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell’obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l’anno scolastico siano tali da costituire elusione dell’obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi). Inoltre nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all’articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale “Non ha altresì diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell’obbligo”.

Precisazioni:

• le assenze sono conteggiate in ore (nelle ore di assenza vengono calcolate anche quelle di entrata posticipata e uscita anticipata rispetto al normale orario scolastico);
• le assenze devono sempre essere giustificate;
• le ore di mensa degli alunni iscritti al tempo prolungato non sono incluse nel calcolo annuale personalizzato obbligatorio. Eventuali assenze in quelle ore vanno comunque adeguatamente giustificate, e documentate, se continuative, con apposita certificazione medica;
• le ore pomeridiane di eventuali altre attività facoltative (progetti, concorsi, uscite didattiche, ecc.) non sono incluse nel calcolo annuale personalizzato obbligatorio;
• vengono considerate come presenze le assenze che rientrano nella casistica: “alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura” (sezioni ospedaliere e istruzione domiciliare)
• non rientrano nelle deroghe le assenze dell’alunno dovute a provvedimenti disciplinari.

Nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli alunni, e richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni. Le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Nella seduta del Collegio docenti del 03/09/2024 con delibera n. 5 sono state decretate le seguenti motivate deroghe alle assenze:
1. Gravi motivi di salute adeguatamente documentati (p.e. ricovero ospedaliero o malattie croniche certificate)
2. Terapie e/o cure continuative svolte in orario scolastico presso strutture pubbliche o private,
programmate e documentabili (p.e. cure domiciliari in forma continuativa o ricorrente)
3. Visite specialistiche e day hospital;
4. Donazioni di sangue;
5. Gravi e documentate esigenze di famiglia/ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale (Circolare N. 22190 del 29/10/2019);
6. Gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado;
7. Provenienza da altri paesi in corso d’anno;
8. Rientro nel paese d’origine per motivi legali, trasferimento della famiglia;
9. Partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (C.M. n.20 del 04.03.2011 – Lettera Miur del 02.03.2011 prot. 2065; art. 2 e 14 DPR 122/2009);
10. Mancata frequenza dovuta alla disabilità;
11. Adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il venerdì come giorno di riposo (Legge 516/1998; Legge 101/1989);
12. La partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF, attività di orientamento, etc.);
13. Assenze per cause di forza maggiore (calamità naturali, neve, inagibilità dei locali scolastici, seggio elettorale, etc.).

Il monte ore annuale per gli alunni è di 990 ore (30 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola). Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell’anno scolastico è pari a ¾ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 742 ore circa. Al di sotto di tale limite l’alunno non può essere ammesso alla classe successiva. Il limite di assenze, dunque, è pari a ¼ del monte ore annuale, ovvero 247 ore (41 giorni di lezione). Per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, ovvero gli alunni e gli studenti dovranno aver frequentato almeno il 75% delle ore di lezione, non superando le ore di assenza totali consentite.

Il Dirigente scolastico
Dr. Marco Di Maro

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